(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari reali, deve ritenersi irrituale la presentazione della relativa richiesta nella cancelleria della pretura del luogo ove la parte si trova anziché in quella del tribunale competente per il riesame. Invero la individuazione dell'ufficio presso il quale la richiesta deve essere presentata risulta in maniera chiara dal richiamo che il primo comma, dell'art. 324, c.p.p. fa al quinto comma, che ha riguardo al tribunale competente a decidere sulla richiesta medesima, né a diversa conclusione può pervenirsi in virtù del richiamo che il secondo comma del suddetto articolo fa all'art. 582 dello stesso codice, trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le forme con le quali la richiesta va proposta.