(massima n. 1)
La richiesta di riesame avverso una misura cautelare reale — così come quella riguardante una misura personale — può essere presentata dalle parti private e dai difensori, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 c.p.p., anche nella cancelleria del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero. (In motivazione la Corte ha ritenuto che atteso che gli artt. 309 e 324 c.p.p. disciplinano la presentazione della richiesta di riesame nei confronti delle misure cautelari personali e reali in maniera coincidente, non vi è ragione per interpretare in modo differente).