(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari reali, deve ritenersi rituale la presentazione della relativa richiesta presso la cancelleria della sezione penale che ha emesso il provvedimento impugnato, anziché presso la cancelleria della sezione per il riesame dello stesso tribunale, in quanto la ripartizione interna dell'ufficio giudiziario non dą luogo a distinte competenze (la Corte ha escluso, inoltre, che il passaggio interno della richiesta alla cancelleria della sezione del riesame possa essere qualificato come «spedizione» ai sensi dell'art. 583 c.p.p., norma non richiamata espressamente dall'art. 324 c.p.p. e, quindi, non applicabile nella procedura del riesame).