(massima n. 1)
Il difensore dell'imputato è legittimato ad impugnare i provvedimenti che dispongono il sequestro conservativo o il sequestro preventivo, ma, in mancanza di una esplicita e autonoma previsione come quella dell'art. 309, comma 3, c.p.p. per il riesame delle misure coercitive personali, non è dovuta allo stesso la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento che dispone la misura, con la conseguenza che il termine per la presentazione della richiesta di riesame inizia a decorrere anche per il difensore, a norma dell'art. 324 comma 1 c.p.p., «dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro».