(massima n. 1)
In sede di riesame il tribunale è chiamato a decidere non in relazione ad ogni ipotesi di reato formulabile in teoria e contenuta in un qualsiasi atto del pubblico ministero, ma limitatamente alla fattispecie che si sia portata a conoscenza dell'indagato nel provvedimento cautelare o dispositivo del mezzo di ricerca della prova, o ancora in un atto da questo richiamato in modo puntuale e completo, in modo che sia consentito l'esercizio del diritto di difesa. (Alla stregua di detto principio la Corte ha ritenuto infondato in parte qua il ricorso con il quale il pubblico ministero deduceva l'illegittimità della revoca di un sequestro probatorio, adottata in sede di riesame, per non avere il tribunale tenuto conto della configurabilità, nel fatto oggetto del giudizio, anche di un reato che tuttavia non risultava ipotizzato né nel verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria né nel decreto di convalida).