(massima n. 1)
In tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone il vincolo, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura, devono essere dedotte avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, sicché non possono essere prese in esame in sede di legittimità. Non può invero applicarsi alle cautele reali il principio secondo cui allorché la questione di inefficacia sia stata proposta con il ricorso per cassazione, ma insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, deve ritenersi attratta da queste e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità: tale vis attrattiva, che determina una rilevante deroga alla competenza funzionale della Corte di cassazione, trova infatti la sua giustificazione nella necessità che non sia ritardata la decisione de libertate che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede, ma non può dispiegarsi in tema di misure cautelari reali, in relazione alle quali non è configurabile l'inderogabile urgenza della decisione che caratterizza i procedimenti incidentali sulla libertà personale. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con il quale si prospettava, insieme ad un vizio di legittimità, la perdita di efficacia del sequestro probatorio per non essere intervenuta la decisione del tribunale del riesame nel termine perentorio di cui agli artt. 324, settimo comma, e 309, decimo comma, c.p.p.).