(massima n. 1)
In sede di riesame dei provvedimenti di sequestro il potere di integrazione da parte del tribunale della libertà non incontra limiti. Nel provvedimento di sequestro è infatti indispensabile indicare, sia pure in maniera sommaria e approssimativa, la fattispecie criminosa contestata e i fatti specifici imputati, in relazione ai quali si ricercano i corpi del reato e le cose pertinenti al reato, e certamente non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate. Tuttavia quando le indicazioni mancanti siano contenute nel provvedimento del tribunale della libertà, la lacuna è colmata e il ricorrente non può più far valere alcun profilo di nullità.