(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 324, comma primo, c.p.p. non solo non opera alcuna distinzione fra persone direttamente e indirettamente coinvolte nel procedimento, ma esprime chiaramente l'intento del legislatore di porre anche a carico dei terzi l'onere di dimostrare la tardiva conoscenza dell'applicazione della misura, al fine di valutare la tempestivitā del riesame. (Fattispecie relativa a sequestro di quote di societā a responsabilitā limitata aventi sede nel territorio dello Stato, nella quale l'amministratore di una societā con sede nel Liechtenstein, che aveva interesse a impugnare il sequestro, aveva sostenuto che la presunzione di conoscenza della misura cautelare reale non č applicabile al terzo estraneo).