(massima n. 1)
Non č proponibile in sede di riesame di provvedimento che disponga una misura cautelare reale, la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, una volta che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; stante la non omologabilitā delle situazioni relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali. Pertanto il decreto di rinvio a giudizio spiega efficacia preclusiva al riesame del presupposto probatorio della misura.