(massima n. 1)
In sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale, pur non essendo investito del compito di verificare la concreta fondatezza dell'accusa, non può, tuttavia, limitarsi ad una mera «presa d'atto» della tesi accusatoria ma deve accertare la sussistenza del fumus commissi delicti mediante esame, da un lato, della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali (comprendenti l'indicazione del luogo, del tempo, dell'azione e della norma che si ritiene violata), dall'altro delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per cui detta fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato; il che implica anche l'esame della congruità degli elementi rappresentati, con il solo limite costituito dal fatto che gli stessi non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma devono valutarsi così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Da ciò deriva che la conferma del provvedimento di sequestro non può basarsi sulla mera enunciazione delle fonti di prova indicate dal pubblico ministero, soprattuto quando questi abbia, a sua volta, basato la propria richiesta su atti non inviati (in tutto o in parte) all'organo giudicante.