(massima n. 2)
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso, né di quelli conseguenti, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari: della cancelleria del tribunale, che ne fa richiesta, dell'autorità procedente, tenuta ad ottemperarvi nel termine di legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di riesame secondo cui, in difetto del provvedimento di perquisizione e sequestro o di copie dello stesso, il ricorrente sarebbe stato inottemperante all'onere di provare la tempestività dell'impugnativa).