(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione degli atti al tribunale non comporta la inefficacia sopravvenuta della misura impugnata, posto che il richiamo del comma settimo dell'art. 324 al comma decimo dell'art. 309 c.p.p. deve intendersi riferito al testo di tale ultima norma come vigente prima delle modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995, n. 332, e dunque privo di previsioni sanzionatorie riferibili alla violazione dei termini. Va escluso altresģ che detta violazione comporti una nullitą del procedimento di riesame e del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 178 c.p.p., considerata la rinuncia del legislatore a sanzionare l'omissione o il ritardo nella trasmissione secondo il meccanismo previsto per le misure coercitive personali, e la mancata previsione, nello stesso contesto, di sanzioni processuali alternative.