(massima n. 1)
La valutazione del "fumus commissi delicti" nei provvedimenti che dispongono misure di cautela reale può riferirsi anche all'eventuale difetto del nesso di causalità tra condotta ed evento, purché di immediata evidenza (v. Corte cost., 4 maggio 2007, n. 153). (Fattispecie relativa ad indagato divenuto amministratore di una società sportiva soltanto dopo l'avvenuto conseguimento illecito di erogazioni pubbliche).