(massima n. 2)
In tema di restituzione di immobile sequestrato, perché abusivamente realizzato, il giudice deve, di regola, restituire lo stesso a colui al quale sia stata sottratta la disponibilità al momento dell'esecuzione del provvedimento di sequestro. Non è, infatti, consentita la restituzione in favore dell'amministrazione neppure al solo fine della demolizione, poiché questa è una sanzione amministrativa, applicabile direttamente dalla pubblica amministrazione medesima in sede di autotutela. L'immobile va restituito all'ente territoriale solo quando il predetto iter amministrativo sia stato completato (acquisizione e titolo per l'immissione in possesso) in modo incontestato e definitivo. (Nella specie la restituzione al comune, disposta con sentenza, è stata oggetto di annullamento da parte della Suprema Corte, in quanto priva di motivazione).