(massima n. 1)
Gli artt. 347 e 348 c.p.p. attribuiscono alla polizia giudiziaria, nel periodo antecedente alla comunicazione della notizia di reato ed in quello successivo, il potere di espletare un ventaglio di attivitā ad iniziativa. Tra le attivitā libere e tipicizzate, tutte tese all'assicurazione delle fonti di prova che la polizia giudiziaria č autonomamente legittimata ad effettuare deve ricomprendersi, dopo la modifica introdotta con il D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12 nell'art. 321 c.p.p., anche il sequestro preventivo.