(massima n. 2)
Il sequestro probatorio è legittimo non solo quando la condotta ipotizzata è sussumibile in una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale sussumibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall'area dell'illecito penale, sia nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro; il mezzo di ricerca della prova de quo, che costituisce lo strumento più idoneo ad accertare la fondatezza della notitia criminis attraverso l'acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso attinenti, può infatti rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell'inquadramento di tale condotta in una o in un'altra figura criminosa, in una fase del procedimento — le indagini preliminari — caratterizzata dalla fluidità dell'imputazione sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico. (In applicazione di detto principio la corte ha ritenuto la legittimità del sequestro probatorio di vari orologi, imitazione di modelli brevettati in relazione ai quali si era ipotizzata la violazione dell'art. 473 c.p., posto che il sequestro si poneva come premessa necessaria per l'accertamento della rilevanza penale della condotta denunciata).