(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui gli elementi di fatto siano interamente noti nella loro integrità, il tribunale del riesame non può negare il loro apprezzamento e la configurabilità dell'ipotesi di reato, osservando che in tesi il reato potrebbe essere configurabile e che ogni deduzione appartiene al giudice della cognizione. Deve, invece, svolgere in toto la funzione di giudice del merito, che, pur non essendo di plena cognitio, non può ignorare la realtà di fatto sottoposta al suo esame. (Nella specie, relativa ad annullamento dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo, il tribunale del riesame aveva asserito che in astratto il muro di contenimento potrebbe determinare un rilevante mutamento del territorio ed ha riservato al giudice del merito l'accertamento sul tema omettendo di considerare che il diritto vigente ha escluso la necessità della concessione per i muri di cinta).