(massima n. 1)
In tema di cosiddetto giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo avente per oggetto parte di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio e della relativa pratica edilizia in originale - nell'ambito di indagini per i reati di cui agli artt. 481, 483, 479, 323 e 361 cod. pen. - omettendo di esaminare il dato nuovo, rispetto alla materia precedentemente valutata, costituito dall'esclusione di pericoli per l'equilibrio statico dell'immobile, oggetto di sequestro, definitivamente accertata in sede civile e coincidente con il profilo di pericolo per la pubblica incolumità che concorreva a definire l'esigenza cautelare nel precedente giudizio in sede penale).