(massima n. 1)
Le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilitą allo stato degli atti che, pur non essendo parificabile all'autoritą della cosa giudicata, porta ugualmente seco il limite negativo della presclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che non siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione.