(massima n. 1)
In seguito alla mancata conversione del D.L. 23 marzo 1993, n. 73, e di quelli successivi reiterati (D.L. 20 maggio 1993, n. 153, e D.L. 20 luglio 1993, n. 244), la questione relativa alla legittimità dei sequestri fondati sui decreti legge reiterati e non convertiti deve essere risolta alla stregua dell'ultimo D.L. 17 settembre 1993, n. 369, che ha però modificato la materia nel senso che, a parte la reiterazione delle modifiche relative al «possesso ingiustificato di valori» (art. 1), ha introdotto una nuova ipotesi di «possesso ingiustificato di valori» (art. 2) e stabilito i «casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione» (art. 3), senza però riproporre la disciplina relativa alle «misure patrimoniali» applicata con il sequestro a quo. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame al fine di valutare se sussistano i presupposti per il «sequestro» dei beni in funzione della loro «confisca» alla luce dei principi generali e delle disposizioni del nuovo codice di procedura penale in tema di misure cautelari reali).