(massima n. 1)
Il sequestro di beni disposto in virtù dell'art. 3 del D.L. 22 febbraio 1994, n. 123 è caducato ex tunc, per effetto della mancata conversione in legge del decreto stesso. Né rileva che l'art. 3 del successivo D.L. 22 aprile 1994, n. 246 riproduca l'identica norma prevista dall'art. 3 del decreto decaduto, poiché esso si limita ad impedire l'automatismo della restituzione dei beni sequestrati in esito all'abolitio criminis relativa all'art. 12 quinquies, comma 2, L. 7 agosto 1992, n. 356 (dovuta alla sentenza n. 48/1994 Corte cost.), subordinando la detta restituzione alla mancata adozione, da parte dell'autorità giudiziaria competente, di eventuali, nuovi provvedimenti di sequestro o di confisca sulla scorta della normativa sia speciale che generale vigente.