(massima n. 2)
Nel reato permanente, il protrarsi del periodo consumativo ad opera dell'agente comporta, in caso di successione di leggi penali che puniscano più severamente il fatto criminoso, l'applicazione della legge nel cui ambito temporale di vigenza ricada un segmento della condotta antigiuridica. (Nella fattispecie, si trattava di inosservanza dell'obbligo di soggiorno e la corte di merito, riformando sul punto la sentenza del tribunale impugnata dal competente P.G., aveva osservato che la sopraggiunta L. 13 settembre 1982, n. 646 oltre la quale si era ulteriormente protratta la condotta antigiuridica dell'imputato, aveva trasformato la violazione de qua, da reato contravvenzionale a delitto punito con pena massima di anni cinque di reclusione, e che pertanto non era ancora decorso il corrispondente termine massimo di prescrizione di quindici anni. La Suprema Corte ha rigettato, sul punto, il ricorso proposto dall'imputato ed ha enunciato il principio di cui sopra).