(massima n. 1)
È nullo per violazione del diritto di difesa il decreto di sequestro preventivo non notificato e contenente un'imputazione diversa da quella indicata nell'informazione di garanzia, a sua volta peraltro nulla per mancanza di elementi essenziali all'indicazione completa del fatto, come il luogo e la data di consumazione del reato. (Nella specie si trattava del reato di falso in cambiali, mentre il decreto di sequestro conteneva l'indicazione anche del reato di truffa, di cui l'indagato non era a conoscenza).