(massima n. 1)
La revoca del sequestro preventivo, disposta dall'art. 321 comma terzo c.p.p. quando ne risultano mancanti le condizioni di applicabilità previste dal comma primo, vale anche per il sequestro finalizzato alla confisca, di cui al comma secondo, se il bene sequestrato risulta appartenere a persona del tutto estranea al reato per il quale è stato disposto il sequestro, sicché l'assicurazione della libera disponibilità del bene al legittimo proprietario incolpevole non sostiene alcuna situazione di pericolo.