(massima n. 1)
Il pubblico ministero non può rigettare l'istanza di revoca del sequestro, ma deve trasmettere gli atti al G.i.p. con il proprio parere a norma del terzo comma dell'art. 321 c.p.p. Ne consegue che la Corte di cassazione, qualificato l'atto del pubblico ministero come parere negativo sull'istanza, deve trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari annullando senza rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame ha deciso in sede di appello contro un provvedimento del pubblico ministero per il quale non è ammesso il rimedio di cui all'art.322 c.p.p.