(massima n. 1)
Il provvedimento di sequestro — sia probatorio, che preventivo — può essere emesso o mantenuto soltanto quando sia possibile stabilire in modo chiaro ed univoco il vincolo esistente tra la res, oggetto di espressione, ed il reato. Occorre cioè l'indicazione del reato, per il quale si procede: tale specificazione non può però ridursi alla mera indicazione della disposizione, che si assume violata, ma deve contenere, sia pure in forma rudimentale ed embrionale, la precisazione del fatto concreto.