(massima n. 1)
In materia di sequestro preventivo (art. 321, comma primo, c.p.p.) giudice competente a pronunziarsi nel merito č, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari e, dopo l'emanazione del decreto di citazione a giudizio, il giudice che procede, cioč il giudice che ha la disponibilitā degli atti, ossia il Gip e non ancora il tribunale nell'ipotesi in cui, pur essendo sottoposto a giudizio, non sono ancora stati trasmessi gli atti al tribunale. Non puō sorgere infatti competenza a provvedere in ordine alla misura cautelare senza la relativa Ģinvestitura formaleģ, che avviene con la trasmissione degli atti.