(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo a norma dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, inserito dall'art. 2 D.L. 20 giugno 1994, n. 399, a prescindere dalla controversa questione se al giudice della esecuzione possa riconoscersi il potere di disporre la confisca non adottata nel procedimento di cognizione, è comunque da escludere che rientri nella sfera delle attribuzioni di tale giudice il potere di disporre il sequestro preventivo, nemmeno quando questo serva a mantenere un vincolo sulla cosa in vista di una successiva confisca. Infatti, il sequestro preventivo integra un misura cautelare adottabile nel corso del procedimento dal «giudice competente a pronunciarsi nel merito» (art. 321 c.p.p.), e non diversa disciplina è applicabile nel caso in cui il sequestro sia finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies, posto che tale articolo richiama, al quarto comma, le generali previsioni dell'art. 321 c.p.p. e, per di più, postula espressamente l'esistenza di un procedimento «in corso». Anche da un punto di vista logico-sistematico può aversi una conferma a tale assunto. Infatti, quando l'accertamento sul fatto-reato è stato definitivamente compiuto dal giudice della cognizione, cessa ogni spazio di applicabilità di provvedimenti cautelari, che trovano giustificazione solo in quanto vi sia un procedimento in corso e, correlativamente, una responsabilità penale ancora tutta da accertare; tanto che presupposto di ogni provvedimento cautelare è (tra gli altri) proprio un fumus di responsabilità.