(massima n. 1)
Il testo dell'art. 321 c.p.p., che disciplina il sequestro preventivo, non fornisce parametri tipizzati per l'emanazione del provvedimento, ma consente di poter affermare che due sono i presupposti richiesti: la pertinenza della cosa al reato e la sussistenza del pericolo. La motivazione del provvedimento risente della genericità della norma, ed in tema di costruzione senza concessione edilizia può ragionevolmente limitarsi all'essenziale, dal momento che l'obbligo è adempiuto con l'indicazione del manufatto (luogo e caratteristiche), dell'assenza di concessione e della continuazione dei lavori di costruzione; già tali soli elementi soddisfano gli obblighi di legge perché l'interessato è stato portato a conoscenza e del fatto-reato e dei motivi che hanno determinato il sequestro, posto che la sola continuazione dei lavori integra l'estremo del pericolo di cui all'art. 321 predetto.