(massima n. 1)
Poiché la motivazione richiesta dall'art. 321 c.p.p. diretta a consentire all'interessato e la giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento per verificarne correttezza e legittimità, allorché nell'ambito dello stesso procedimento vengono emanati più provvedimenti, è legittima la motivazione per relationem a uno di quelli precedenti, giacché lo scopo della norma è raggiunto, essendo la motivazione richiamata conosciuta o conoscibile dall'interessato.