(massima n. 1)
Il decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero ha carattere provvisorio ed il permanere della sua efficacia ablatoria resta subordinato ex art. 15, lettera a), D.L. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha inserito nell'art. 321 c.p.p. il terzo comma bis, con l'attribuzione anche al pubblico ministero del potere di disporre il sequestro preventivo alla pronuncia del provvedimento di convalida ed al decreto di sequestro, da richiedere al giudice entro quarantott'ore dall'avvenuto sequestro. Avverso il decreto emesso dal pubblico ministero, destinato ad una automatica caducazione in caso di mancata convalida, non č esperibile alcuna autonoma impugnazione. (Nella fattispecie, la Corte ha qualificato provvedimento non consentito dalla legge l'ordinanza del giudice del riesame che aveva deciso sull'impugnazione avverso il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero).