(massima n. 1)
Soltanto il giudice è l'organo competente a valutare se vi siano i presupposti per un sequestro che abbia finalità preventive, che può essere attuato da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria in via d'urgenza purché si osservi la disciplina dettata dall'art. 321, terzo comma bis e terzo comma ter, c.p.p. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di sequestro adottato dal P.M. ai fini sostanzialmente preventivi, ancorché dichiaratamente probatori (in realtà insussistenti, tenuto conto della possibilità di realizzare l'asserita finalità probatoria mediante l'acquisizione o il sequestro di documenti).