(massima n. 1)
Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., si consuma nel momento in cui l'opera o il prodotto vengano posti in vendita o messi in altro modo in circolazione, sicché l'elemento oggettivo di esso va ritenuto sussistente sia quando si sia realizzata la materiale traditio della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata un'attività prodromica alla vendita, che abbia comportato la messa in circolazione della cosa stessa. Non è ipotizzabile, pertanto, il reato de quo nel fatto della presentazione alla dogana, per lo sdoganamento, di una partita di merce, non essendo la presentazione medesima comparabile ad un atto di messa in vendita della merce e non ne comporta la messa in circolazione, dovendosi per «circolazione» intendere ogni atto diffusivo della merce stessa, né lo sdoganamento è - di per sé - atto prodromico alla vendita o messa in circolazione.