(massima n. 1)
Il sequestro preventivo, diretto ad impedire la prosecuzione del reato edilizio, può essere disposto fino all'ultimazione dei lavori, che si verifica con il completamento delle opere di rifinitura interna. Tale interpretazione è confermata dalla eccezionalità della previsione contraria, concernente i casi di sanatoria di fabbricati costruiti prima dell'1 ottobre 1983 (art. 31, L. n. 47 del 1985) e dalla esclusione della necessità del provvedimento amministrativo, soltanto per le opere interne poste in essere in fabbricati già esistenti (e non in corso) e non abusivi (art. 26 della legge citata).