(massima n. 1)
È legittimo il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., dei natanti comunemente denominati «acquascooters» o «moto d'acqua», utilizzati a distanza dalla riva inferiore a quella consentita, o comunque con modalità difformi da quelle consentite, sì da darsi luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 1231 c.n. o di altri illeciti penali, nulla rilevando in contrario la qualità di minorenne dell'utilizzatore e l'intestazione del mezzo ad altro soggetto.