(massima n. 1)
La declaratoria di illegittimitą costituzionale dell'art. 12 quinquies, comma 2, D.L. n. 306 del 1992, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, intervenuta con la sentenza 17 febbraio 1994, n. 48 della Corte costituzionale, comportando l'eliminazione della figura criminosa prevista dalla disposizione caducata, fa venir meno il presupposto di legittimazione della misura cautelare applicata in forza di essa e impone alla Cassazione l'annullamento senza rinvio della relativa ordinanza.