(massima n. 1)
È legittimo il sequestro preventivo del fucile e relative munizioni allorché il possessore venga sorpreso in atteggiamento di caccia (concetto da intendere in senso lato) in un Parco Nazionale o in un Parco Regionale e relativa area di protezione esterna, dove la legge (art. 21, lettera b), 11 febbraio 1992, n. 157; art. 11 lettera a), L. 6 novembre 1991, n. 394, vieta espressamente qualsiasi attività di caccia ed è di conseguenza ingiustificato in via ordinaria il possesso stesso di fucile e munizioni ed occorre evitare che si verifichi l'evento temuto in danno della fauna protetta.