(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo la circostanza che la titolarità di un'azienda che sia stata utilizzata per la consumazione di reati di truffa ai danni della CEE sia passata ad altra società può non avere alcuna rilevanza ai fini della legittimità del sequestro quando si dimostri una contiguità tra le due società tale da far ragionevolmente ritenere che le stesse persone fisiche possano continuare ad utilizzare agli stessi illeciti fini la medesima struttura indipendentemente dall'assetto formale della compagine societaria. Occorre infatti evitare l'equivoco derivante dalla equiparazione della responsabilità patrimoniale a quella penale e poiché nel campo penale sono sempre e comunque responsabili le persone è ad esse che bisogna fare riferimento anche quando operano attraverso lo schermo della società e degli organi statutari. La presenza degli stessi soggetti in ruoli diversi negli organi sociali delle due società, i legami tra loro o le modalità del trasferimento dei beni dalla prima alla seconda possono costituire elementi da cui trarre legittimamente la convinzione della sostanziale continuità societaria, né può essere di ostacolo al sequestro preventivo il fatto che, in conseguenza del trasferimento ad altra società dell'azienda, l'amministratore unico sia persona diversa dall'indagato e a sua volta non sottoposto ad indagini poiché trattandosi di provvedimenti cautelari reali, il fumus delicti non deve essere necessariamente riferito al soggetto nei cui confronti il provvedimento viene adottato, ma questo ben può essere emesso nei confronti di terzi estranei prevalendo le più generali esigenze di giustizia e di tutela della collettività.