(massima n. 1)
Poiché ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, il sequestro preventivo dei beni nei confronti di persona indagata per il reato di cui all'art. 12 quinquies della L. n. 356 del 1992 (modificato dalla L. n. 501 del 1994) deve ritenersi pienamente legittimo, qualora si accerti che detti beni siano intestati all'indagato o comunque, rientrino nella sua disponibilità e che lo stesso non sia in grado di giustificarne la provenienza o che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dall'indagato o rispetto all'attività di lavoro svolta dallo stesso.