(massima n. 1)
Attese le differenze proprie della materia penale e di quella amministrativa, la possibilità — per il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria, di completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (sanatoria delle opere abusive) — prevista dall'art. 35, comma 14, stessa legge, non può escludere la possibilità del sequestro penale, né può far venir meno automaticamente il sequestro preventivo, che potrà essere caducato solo quando il giudice penale, nell'ambito delle sue attribuzioni, riterrà che sia cessata la funzione cautelare o quando, al verificarsi di tutte le condizioni occorrenti, dichiarerà che il reato è estinto).