(massima n. 1)
La misura cautelare di cui all'art. 321 c.p.p. può essere disposta anche quando l'indagato o l'imputato abbia perso in tutto (per esempio attraverso un sequestro probatorio) o in parte (attraverso un pegno o una ordinanza amministrativa che imponga la sospensione dei lavori) la disponibilità della cosa. In tali casi il sequestro preventivo può essere disposto quando sussista il pericolo che l'interessato, riacquistando la piena disponibilità della cosa, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o commetterne altri: tale pericolo deve ritenersi sussistente quando il pubblico ministero non è in grado di conoscere e di controllare tempestivamente le vicende dei vincoli civili o amministrativi o processuali che limitano la disponibilità sulla cosa.