(massima n. 1)
L'immobile adibito a studio legale per l'esercizio della professione di avvocato non è collegato da un nesso strumentale diretto e immediato all'esercizio di tale attività, che è caratterizzata piuttosto dal rapporto fiduciario esistente tra il professionista ed il cliente e che può svolgersi in luoghi diversi. Non è pertanto consentito sottoporre tale immobile a sequestro preventivo, non sussistendo il rapporto di pertinenzialità tra l'attività delittuosa di esercizio abusivo della professione di avvocato e lo studio in cui la medesima viene esercitata.