(massima n. 1)
La società “di comodo” in quanto costituisca lo strumento attraverso il quale il fallito continui a svolgere la propria attività imprenditoriale, non può in sé e per sé costituire oggetto di sequestro preventivo attesochè nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente le ragioni dei creditori concorsuali. Ne deriva che tra “società di comodo” e reato fallimentare non vi è un nesso strumentale essenziale, idoneo a giustificare il sequestro preventivo il quale, eventualmente potrà avere per oggetto i singoli mezzi strumentali della stessa società, qualora se ne paventi, in relazione all'addebito di bancarotta fraudolenta pre o post fallimentare, l'avvenuto trapasso dal patrimonio del fallito.