(massima n. 1)
È illegittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo che sia stato già ultimato, esulando in tal aso la configurabilità delle esigenze cautelari previste dall'art. 321 c.p.p. La libera disponibilità del manufatto non può, infatti, protrarre o aggravare le conseguenze del commesso reato o agevolare la commissione di altri reati, considerando, a quest'ultimo proposito, che l'indebita fruizione dell'immobile ad uso abitativo non è più sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie e che, d'altra parte, la realizzazione di un manufatto abusivo, per un verso, non necessariamente comporta anche un danno concreto per l'assetto urbanitico del territorio (ben potendo risultare che la costruzione è di fatto conforme agli strumenti urbanistici), mentre, per altro verso, ove abbia invece prodotto effettiva lesione del summenzionato assetto, questa permarrebbe anche in caso di sequestro.