(massima n. 2)
Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, previsto dall'art. 321, comma 2, c.p.p., può essere disposto anche con riguardo a terreni oggetto di lottizzazione abusiva, nonostante che la confisca obbligatoria di tali terreni, quale prevista dall'art. 44, comma 2, del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (riproduttivo dell'art. 19 della legge 20 febbraio 1985, n. 47), sia qualificabile, a differenza di quella prevista dall'art. 240 c.p., non come misura di sicurezza patrimoniale ma come sanzione amministrativa applicabile dal giudice penale anche nei confronti di terzi estranei al reato, ferma restando la possibilità per costoro, se in buona fede, di far valere i loro diritti davanti al giudice civile.