(massima n. 1)
Il pubblico ministero è titolare del potere di ordinare lo sgombero di un edificio sottoposto a sequestro preventivo, laddove esso costituisca un'ineliminabile modalità di attuazione del sequestro, rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero. Avverso tale provvedimento può attivarsi la procedura dell'incidente di esecuzione, nella quale non possono però contestarsi le ragioni stesse del sequestro (sussistenza del fumus delicti e del periculum in mora), in quanto in tal modo verrebbe posta non già una questione relativa al controllo delle modalità di attuazione del sequestro, propria della fase esecutiva, ma invece verrebbe sollevato un problema di rivalutazione della sussistenza dei presupposti di legittimità della misura di coercizione reale, che esula dalla sfera dell'esecuzione e per la cui risoluzione l'ordinamento appresta altri specifici rimedi; in sede esecutiva, piuttosto, è possibile solo censurare il provvedimento con cui il pubblico ministero ha dato esecuzione al sequestro preventivo, o deducendo l'inesistenza del titolo ovvero contestando le modalità dell'esecuzione, con particolare riguardo al profilo della loro indispensabilità ai fini dell'attuazione. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, relativamente a un immobile edificato in violazione della normativa edilizia e ambientale e rispetto al quale più volte erano stati violati i sigilli, ottenuto il provvedimento di sequestro preventivo, in sede di esecuzione di detto provvedimento aveva ordinato lo sgombero del manufatto abusivo; la Corte ha rigettato il ricorso avvero l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva a sua volta rigettato l'istanza tesa a ottenere la revoca del provvedimento di sbombero). (Mass. redaz.).