(massima n. 1)
Il periculum in mora che, ai sensi del primo comma dell'articolo 321 c.p.p., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati. Ne consegue che qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengano a mancare in concreto — nel senso di poter escludere che dal reato commesso derivino ancora conseguenze dannose connesse all'attuale disponibilità del bene assoggettato alla misura cautelare reale — del sequestro preventivo, anche d'ufficio, deve essere disposta la revoca, ai sensi dell'articolo 321, terzo comma, c.p.p.