(massima n. 1)
Gli indizi di colpevolezza e la gravitā degli stessi non rientrano tra i presupposti di applicabilitā del sequestro preventivo (art. 321 c.p.) per il quale č sufficiente la presenza del fumus boni juris ovvero l'ipotizzabilitā in astratto della commissione di un reato. Ne consegue che il decreto che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilitā di condanna dell'indagato.