(massima n. 1)
In tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, e ciò in quanto: 1) l'inviolabilità della libertà personale e la libera disponibilità dei beni sono valori di divesa essenza, sì che la legge ben può assicurarne una tutela differenziata in funzione degli interessi che vengono coinvolti; 2) più specificamente, nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sè che giustifica l'imposizione della misura stessa; 3) per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo. Ne consegue che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma dovrà limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo, la Corte ha precisato che la preminente indagine del giudice di merito deve essere rivolta alla ricerca dei sopra esposti presupposti, mentre l'elemento subiettivo del reato — che emerga ictu oculi in modo macroscopico ed evidente — può essere preso in considerazione in quei limitati casi in cui detto elemento si riverbera sulla componente materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato).