(massima n. 1)
Al fine di disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalitā mafiosa), per la sussistenza del fumus commissi delicti č necessaria non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilitā di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta, ma anche la plausibilitā di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell'imputato per uno dei delitti elencati nel citato articolo, cui consegue in ogni caso la confisca dei beni nella sua disponibilitā, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell'attivitā economica e il valore economico di detti beni e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.